Roberto Bombarda - attività politica e istituzionale | ||||||||||||||||||||||||||||
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Trento, 28 aprile 2009 Otto consiglieri su quattordici, componenti il Consiglio comunale di Lasino, hanno presentato le proprie dimissioni in due diversi momenti (20 e 21 aprile) ma, complessivamente, tutti entro il termine temporale di venti giorni, termine rilevante al fine di stabilire se le dimissioni in tempi diversi di membri del Consiglio comunale possano ritenersi date contemporaneamente al fine di accertare la decadenza del Consiglio stesso per le dimissioni della maggioranza dei propri componenti. Al fine di scongiurare la pronuncia di decadenza del consiglio comunale, nelle more della presentazione delle dimissioni del primo consigliere dimissionario e dei successivi sette, è stato convocato il Consiglio per la surroga dei dimissionari, nel presupposto che il sindaco e la parte residuale del Consiglio non dimissionaria, fossero ancora nella pienezza dei propri poteri. Poiché i consiglieri che hanno presentato le dimissioni lo hanno fatto con l’esplicita e dichiarata volontà di far decadere l’intero Consiglio comunale si astengono dal partecipare alle convocazioni del Consiglio per la surroga dei dimissionari e dunque il Consiglio non può assumere alcuna decisione per mancanza di numero legale. L’art 83 del T.U. sull’ordinamento dei comuni prevede, alla lettera b) i casi in cui il Consiglio comunale deve essere sciolto per impossibilità di funzionare. In particolare il numero 5) della lettera b), primo comma, dell’art. 83 prevede che il Consiglio comunale venga sciolto quando la metà più uno dei consiglieri in carica, non computando il sindaco (quindi otto consiglieri, nel caso del comune di Lasino) ha presentato le proprie dimissioni. L’escamotage tentato dal sindaco, per aggirare la volontà sostanziale di determinare lo scioglimento del consiglio comunale, espressa dalla maggioranza dei consiglieri, anziché risolvere il problema lo ha ancor più complicato finendo per provocare l’impossibilità di funzionamento del Consiglio non essendo in grado di surrogare, per mancanza del numero legale, i consiglieri dimissionari (ulteriore fattispecie che comporta lo scioglimento del consiglio, prevista dal numero 4) della lettera b) del comma 1 dell’art. 83 del T.U.). L’art. 83 del T.U. sull’Ordinamento dei Comuni attribuisce al Presidente della Giunta provinciale il potere/dovere di sciogliere con proprio decreto il Consiglio comunale, nominare un commissario per l’ordinaria gestione degli affari comunali e attivare la procedura per il suo rinnovo entro il primo turno elettorale utile. Tanto premesso Si interroga il Presidente della Giunta provinciale per sapere ─ quali provvedimenti intenda assumere in ordine alla situazione di impossibilità di funzionare determinatasi nel Consiglio comunale di Lasino. Cons. Roberto Bombarda |
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